Il danno provocato dal ritardo nell’adozione di un provvedimento da parte della P.A. dopo la scadenza del termine fissato dalla legge è risarcibile, ma a determinate condizioni.

La legge 241 del 1990 ha previsto con l’art. 2 bis la possibilità di ottenere un risarcimento nel caso in cui non venga rispettato il termine da parte della P.A. nella conclusione del procedimento amministrativo.

È noto che l’atto finale del procedimento amministrativo è il provvedimento e la legge n. 241/1990 all’art. 2 ha stabilito un termine finale per ogni procedimento che deve concludersi con un provvedimento espresso.

Ebbene, nel caso in cui il termine previsto dalla legge o da regolamenti non venga rispettato dall’amministrazione, il cittadino può ottenere un indennizzo per il mero ritardo ex comma 1 bis dell’art. 2 bis della l. 241/1990 ovvero un risarcimento per il danno ingiusto eventualmente cagionato ex comma 1 dell’art. 2 bis della l. 241/1990.

Infatti, l’articolo 2 bis della legge n. 241/1990 è rubricato “conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento” ed è stato introdotto nel corpo della legge dall’art. 7, comma 1, lett. c) della legge n. 69/2009.

È da tener conto il fatto che le due azioni dell’art. 2 bis, l. n. 241 del 1990 dipendono da un medesimo presupposto in fatto (ossia la violazione del termine di conclusione del procedimento) e condividono la medesima finalità compensativa (dato che l’importo dell’indennizzo, ove riconosciuto dal giudice, va detratto da quello del risarcimento, escludendosene dunque la cumulatività) ma l’indennizzo, a differenza del risarcimento, è automaticamente riconosciuto al privato ed è quantificabile in base al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 mentre il cittadino per poter ottenere il risarcimento dovrà dimostrare l’effettivo danno cagionatogli e il comportamento doloso o colposo dell’amministrazione.

La disposizione in commento, peraltro, rappresenta l’epilogo di un percorso intrapreso dalla dottrina e dalla giurisprudenza già sul finire degli anni novanta ed infatti il danno da ritardo aveva trovato ingresso nel nostro ordinamento in forza di pronunce giurisprudenziali le quali hanno riconosciuto tutela al privato leso dalla P.A. che non avesse rispettato i termini di conclusione del procedimento.

Recentemente, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pronunciatosi su alcune questioni di diritto concernenti il danno da ritardo deferitegli ai sensi dell’art. 99 comma 1 c.p.a. dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ha formulato dei principi di diritto.

In particolare, l’Adunanza plenaria con la sentenza n. 7/2021 ha confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità della pubblica amministrazione da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale e, pertanto, è necessario preliminarmente accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita.

Ancora, secondo tale pronuncia, per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze risarcibili, si applicano, in virtù dell’art. 2056 c.c., i criteri limitativi delle consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con ordinaria diligenza del danneggiato di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c. mentre, non si applica il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 c.c.

Inoltre, sempre per quanto concerne la liquidazione del danno, l’Adunanza plenaria ha affermato che questo deve essere liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance.

In conclusione, come detto, a differenza del danno da mero ritardo disciplinato dal comma 1 bis dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990 per il quale l’istante ha diritto ad ottenere un indennizzo per il solo fatto di un ritardo nell’esercizio del potere e, quindi, a prescindere dalla spettanza del bene della vita richiesto, il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo spetta all’istante solamente qualora sia cagionato con dolo o colpa un danno ingiusto e che quindi vi sia stata una lezione di un bene della vita.

 

 

 

A cura di Dott.ssa Federica Rancani

 

© 2018 Marcucci Avvocati Piazza Sansi, 5 - Spoleto, PG 06049 Tel.: 0743 220915 -segreteria@marcucciavvocati.it